(massima n. 2)
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilitą del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudica) Condizioni di capacitą del giudice.ante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilitą, funzionale al rispetto dei principi di oralitą ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).