(massima n. 1)
I soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono limitatamente alla quota conferita, di talché, una volta che l'hanno ceduta non possono ricevere alcun danno dalle vicende societarie. Invero la cessione estromette il socio accomandante dalla società, per cui nessun danno materiale può ad esso derivare dalle pregresse vicende societarie, tanto più se dall'atto di cessione emerge la volontà del cedente di far subentrare il cessionario in tutte le azioni, diritti, ragioni e sopravvenienze attive e di rinunziare ad ogni pretesa in relazione alla sua qualità di ex socio accomandante. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la decisione di merito nella parte in cui condannava al risarcimento dei danni il socio accomandatario cessionario della quota, nei confronti del socio accomandante cedente).