(massima n. 1)
Nel reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto č il normale svolgimento dell'attivitā giudiziaria; soggetto passivo del medesimo č dunque la collettivitā e non giā la persona che per la violazione della norma subisca danni rilevanti e risarcibili sul piano civile: quest'ultima conseguentemente non ha diritto ad essere informata della richiesta di archiviare presentata dal pubblico ministero con riguardo a procedimento relativo a denuncia per il suddetto delitto