(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dall'alterazione dell'ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela ed i privati cittadini non sono legittimati alla costituzione di parte civile, che è collegata all'azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo Stato ed agli enti territoriali (esempio: regioni, province, comuni), sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ai cittadini è riconosciuto soltanto il potere di denuncia. Alle menzionate associazioni è attribuita una facoltà di intervento, con poteri considerati identici — per fictio iuris — a quelli della parte offesa, al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso, limitato comunque a non più di una di tali organizzazioni. (Nella specie trattavasi di procedimento per costruzione senza concessione ed in violazione dell'art. 734 c.p. e della L. 8 agosto 1985, n. 431 e di discarica abusiva per lavori appaltati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, concernenti la realizzazione di una stazione radio con traliccio metallico e posa in opera di cavo coassiale in zona di alto valore paesaggistico e storico. Ammessa dal pretore la costituzione di parte civile di associazioni ambientalistiche, di un movimento politico e di un cittadino singolo, la corte d'appello aveva escluso il risarcimento del danno, riconosciuto dal primo giudice, ed aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di difesa. La Cassazione, nell'affermare il principio sopra trascritto, ha annullato le statuizioni civili rilevando che, anche ai limitati fini dell'intervento, mancava il consenso della parte offesa).