(massima n. 2)
Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l'eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito.