(massima n. 1)
Fermo il principio che la valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, sia nel giudizio di primo grado sia negli ulteriori stati e gradi di giudizio, non può prescindere dal criterio dell'interesse, deve ritenersi che la parte civile ha, per definizione, interesse (a prescindere dalle statuizioni di carattere civile coinvolgenti i suoi diritti al risarcimento dei danni e alle restituzioni derivanti dal reato) anche all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione di tali diritti. Ne consegue che, se i reati contestati all'imputato siano più di uno, la parte civile ha interesse a che sia affermata la responsabilità per tutti i reati (o per il maggior numero possibile di essi) perché da tale affermazione dipende il diritto ad un risarcimento del danno maggiore o minore.