(massima n. 1)
La legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste deriva sia dalla tutela del diritto assoluto all'ambiente salubre, che, in quanto riferito ad una dimensione collettiva, si invera pure in tutte quelle associazioni di protezione ambientale rappresentative delle singole comunitą partecipi dell'ambiente che si assume danneggiato o leso e si presentano quindi quali enti esponenziali della comunitą in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione sia dalla protezione del diritto della personalitą per il discredito derivante alla propria sfera «funzionale». Il rapporto tra territorio, situazione storica specifica e definita ed associazione ambientalista non si deve necessariamente rinvenire nella previsione della tutela di quella zona nello scopo statutario primario ed essenziale di dette associazioni, ma si evince dall'attivitą svolta dalle sezioni provinciali, come tali radicate sul territorio, nell'attuazione di fini statutari pił ampi e relativi alla protezione di diritti soggettivi assoluti determinati o determinabili, inerenti ad una collettivitą, ma non limitati alla singola zona ed ad un solo bene, ma comprensivi di tutta la provincia, purché non si tratti di interessi indeterminati ed astratti.