(massima n. 1)
Il provvedimento di assegnazione di una somma depositata su un libretto di risparmio — da considerare titolo di credito, e perciò assegnabile ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c. — ha una rilevanza esclusivamente interna al procedimento esecutivo, si che contro di esso non sono ammessi i rimedi propri del processo di cognizione, né in particolare alcune delle impugnazioni proprie di detto processo, tra cui il ricorso per cassazione.