(massima n. 1)
Il provvedimento di assegnazione dei beni espropriati, emesso ai sensi dell'art. 530 c.p.c. č impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 dello stesso codice e contro la sentenza emessa a conclusione del relativo procedimento, dichiarata non impugnabile dall'art. 618 c.p.c., č ammissibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.