(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
277 Nell'art. 574 ho mantenuta la regola del progetto definitivo, secondo la quale i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono la metà della quota che conseguono i legittimi (quota facti); senonché mi sono preoccupato della possibilità che nel concorso di parecchi figli naturali e di un solo figlio legittimo, questi consegua, per l'applicazione del criterio della quota facti, meno di un terzo dell'eredità, che è la quota minima garantita, per lo stesso caso di concorso, al gruppo dei figli legittimi nella successione necessaria. Per evitare una simile incongruenza ho stabilito che i figli legittimi complessivamente considerati hanno in ogni caso diritto a una quota rigida, corrispondente a quella a cui hanno diritto a titolo di riserva. Era stato anche suggerito di rendere possibile il pagamento da parte dei figli legittimi della porzione spettante ai figli naturali anche in beni mobili ereditari a giusta stima. Non mi è sembrato opportuno modificare il sistema del progetto, riprodotto dal codice del 1865, che ammette il pagamento con danaro o beni immobili; invero l'immobile ha un yalore sufficientemente stabile e può quindi surrogare il danaro come mezzo di pagamento, mentre, se si estendesse la facoltà di pagamento a qualsiasi bene ereditario, si potrebbe in taluni casi imporre ai figli naturali un sensibile sacrificio economico.