(massima n. 1)
Non č impugnabile col ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, il provvedimento con cui il pretore, nella espropriazione forzata mobiliare, a seguito di istanza del creditore pignorante, dichiarata l'urgenza, ai sensi degli artt. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, fissa nel periodo feriale l'udienza per la determinazione della data e delle modalitā della vendita, in quanto tale provvedimento non ha natura decisoria, ma solo ordinatoria delle attivitā processuali, né ha carattere definitivo, essendo esperibile nei suoi confronti il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.