(massima n. 2)
Nell'espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, in caso di pluralitā di pignoramenti, se i pignoramenti vengono eseguiti sullo stesso o sugli stessi beni, il processo esecutivo č unico fin dall'origine ed i creditori successivamente pignoranti vi si inseriscono quali interventori tempestivi o tardivi; se, invece, i pignoramenti sono eseguiti anche o soltanto su altri beni, danno origine (per i beni diversi da quelli giā pignorati) ciascuno ad un processo esecutivo distinto da quello precedentemente iniziato, in ragione dei distinti beni pignorati. In quest'ultimo caso consegue che ciascun processo esecutivo si svolge separatamente dall'altro senza confusione dei relativi compendi pignoranti e della loro rispettiva destinazione.