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Articolo 8 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Competenza del pretore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 8 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 49 D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case.]

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