Quando il
giudice dell’esecuzione dispone che la
vendita forzata dei beni mobili debba aver luogo all'
incanto, analogamente a quanto accade se autorizza ex
art. 532 del c.p.c. la vendita a mezzo
commissionario, stabilisce il prezzo base dell'incanto.
La legge, ed in particolare la norma in esame, individua due casi in cui la fissazione del prezzo base è determinata attraverso il ricorso a criteri predeterminati, e precisamente:
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se le cose mobili oggetto del processo di espropriazione hanno delle quotazioni ufficiali risultanti dal listino di borsa o di mercato, nel qual caso, deve assumersi come prezzo base quello “minimo del giorno precedente alla vendita”
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se i beni pignorati siano oggetti d'oro e d'argento: questi, ex art. 539 del c.p.c., non possono essere venduti per un prezzo inferiore a quello intrinseco.
Al di fuori di questi due casi, il giudice dell'esecuzione può determinare liberamente e secondo il suo prudente apprezzamento il prezzo base dell'incanto.
Generalmente viene indicato come prezzo base un valore corrispondente a quello risultante dalla stima effettuata dall'
ufficiale giudiziario al momento del
pignoramento, in particolare nel caso in cui lo stesso ufficiale giudiziario si sia già avvalso dell'opera di uno
stimatore, come adesso consentito dall’
art. 518 del c.p.c..
Ovviamente, se il prezzo base dovesse risultare eccessivamente alto, è probabile che non venga presentata alcuna offerta né di acquisto né di assegnazione, così come, dall’altro lato, se troppo basso, si corre il rischio che il bene possa essere aggiudicato a un prezzo inferiore a quello massimo potenzialmente realizzabile.
Proprio per evitare che le finalità proprie del processo di espropriazione non possano essere raggiunte, la disposizione in esame consente al giudice dell'esecuzione, anche in sede di determinazione del prezzo base, di avvalersi dell'opera di uno stimatore.
Viene infatti stabilito che il giudice può nominare lo stimatore “
quando occorre”, cioè ogni qualvolta lo ritenga opportuno secondo la sua discrezionale valutazione.
Va comunque evidenziato che il giudice dell'esecuzione non è vincolato alle conclusioni dello stimatore, potendole sempre disattendere.
Ulteriore possibilità contemplata dalla disposizione in esame con riferimento alla determinazione del prezzo base dell'incanto è costituita dalla circostanza che il giudice autorizzi “
la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo”.
Secondo quanto espressamente stabilito, ciò può avvenire soltanto “
se le circostanze lo consigliano”.
In dottrina è stato precisato che il giudice, ove stabilisca di non fissare un prezzo minimo, deve dare adeguata motivazione del provvedimento, ossia illustrare quali sono le ragioni di opportunità che giustificano tale scelta.