(massima n. 1)
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c., non avendo il carattere della definitivitā, non č impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., bensė č soggetta all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), ove all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.