Secondo quanto disposto dalla norma in esame, il processo può interrompersi anche per eventi che riguardino l'avvocato costituito per una delle parti.
In particolare, tra tali eventi la norma prevede il caso della morte,
radiazione o sospensione del procuratore, precisando al terzo comma che la revoca della
procura o la rinunzia ad essa non sono cause di interruzione.
L’interruzione del processo si realizza in maniera automatica ed immediata, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento possano avere avuto le parti ed il giudice.
Non è previsto, invece, che il medesimo effetto possa dipendere dall'abbandono di fatto della difesa da parte del difensore o anche solo da malattia, per quanto grave, del medesimo procuratore, o, comunque, dalla perdita di capacità intellettiva dello stesso, ove non ne sia eventualmente seguita la sospensione o la radiazione dall'albo.
E’ stato osservato, infatti, che tale disciplina non si pone in contrasto con l'[[24Cost]], in quanto il procuratore può, ai sensi dell'art. 9, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, procedere alla nomina di sostituti e conferire per la singola causa la
rappresentanza ad altro procuratore.
Della revoca e rinuncia della procura già lo stesso codice si occupa all’
art. 85 del c.p.c., in cui si stabilisce che “
la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
Con tale norma si intende evitare una
vacatio dello
jus postulandi, dovendosi interpretare nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni, e ciò sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse.
Ha costituito oggetto di particolare attenzione il problema dell'effetto della cancellazione dall'albo del professionista costituito in giudizio.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, neppure la cancellazione dall'albo di un procuratore determina l'interruzione del processo, non essendo la suddetta cancellazione prevista nell'art. 301 tra gli eventi che producono tale effetto (si distingue il caso della cancellazione c.d. volontaria dall'albo, da quella che consegua ad un provvedimento autoritativo o sia conseguenza di una incompatibilità).
In contrario si è osservato che, ai fini dell'interruzione del processo ex art. 301, deve essere riconosciuta alla cancellazione del procuratore dall'albo professionale, anche se volontaria, la stessa idoneità interruttiva attribuita dal medesimo articolo alla morte, alla sospensione e alla radiazione del difensore.
In tal senso si è espressa, di recente, la S.C. , ribadendo che l'art. 301, 1° co. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo (
Cass. N. 9104/2020).
Nella motivazione di tale sentenza viene messo in evidenza che la cancellazione anche volontaria dall'albo, così come la radiazione e la sospensione del professionista, sono tutti eventi che determinano la cessazione dello
ius postulandi dell'avvocato; pertanto, per identità di
ratio, anche la cancellazione può esser ricondotta alla previsione dell'art. 301, 1° co.
La circostanza che l'art. 301 ricolleghi l'interruzione del processo per impedimento dell'avvocato al caso della morte, radiazione o sospensione del procuratore, trova la sua giustificazione nel grave pregiudizio che la menomazione del procuratore costituito potrebbe altrimenti arrecare al
diritto di difesa della parte ormai non più assistita.
Proprio argomentando da tale
ratio, è stato affermato che debba trovare applicazione anche in questo caso il principio di cui all'
art. 1730 del c.c., secondo cui, salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
Da ciò ne consegue che, quando la parte abbia scelto di farsi assistere in giudizio da due difensori con funzioni congiunte, l'interruzione si determina anche se l'evento abbia in concreto colpito solo uno fra essi.
Al contrario, non si applica l’art. 301 (e dunque non si ha interruzione) in caso di decesso di uno solo dei due difensori muniti di mandato quando la parte abbia dato facoltà di rappresentarla senza obbligo di agire congiuntamente o quando dal mandato non risulti, espressamente, l'obbligo di agire congiuntamente.
La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti ed il giudice.
L'interruzione del processo comporta che né il giudice né le parti possano compiere i normali atti del processo (salvi, come da regola generale, il provvedimento dichiarativo dell'interruzione, quelli tesi alla ripresa del processo, e quelli eccezionalmente consentiti da espresse previsioni di legge).
Dal momento della morte del procuratore, dunque, ciascuna parte, indipendentemente dall'avvenuta
comunicazione o
notificazione dell'evento, ha solo il potere di riassumere o proseguire il processo.
La sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo, al pari di ogni altro atto processuale compiuto dopo l'evento, è affetta da
nullità insanabile e pertanto, non può produrre effetto alcuno nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
Tale nullità si converte in motivo di gravame, e deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione prevista contro la sentenza che chiude la fase del giudizio in cui essa si sia prodotta.
La riattivazione del processo interrotto per impedimento dell'avvocato non risulta diversa rispetto a quello della ripresa del giudizio che sia stato invece interrotto per eventi che abbiano colpito la parte.
Venuto meno l'avvocato costituito, l'interruzione e l'eventuale riassunzione sono finalizzate unicamente alla nomina di un nuovo difensore, e la ripresa del processo potrà anche qui avvenire sia per prosecuzione che per mezzo di un atto di
riassunzione.
Nulla impedisce alla parte attenta di nominarsi un nuovo difensore e farlo tempestivamente costituire, prima ancora che l'evento che ha colpito il suo precedente avvocato abbia concretamente reagito sul processo determinandone, dunque, l'interruzione anche formale per mezzo del relativo provvedimento del giudice.
Nel caso in cui l'evento abbia formalmente reagito sul processo, determinandone l'effettiva interruzione e manchi un'udienza per la costituzione in prosecuzione, nasce l'onere di chiedere con ricorso la fissazione dell'udienza al
giudice istruttore o, in mancanza (cioè quando ancora questo non sia stato designato), al presidente del tribunale.
Ricorso e decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante nelle consuete forme di legge.
Va precisato che il ricorso in prosecuzione ex
art. 302 del c.p.c., in quanto atto di mero impulso processuale nell'ambito di un procedimento già instaurato, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore.
Il processo riprende il suo corso in quella stessa fase processuale alla quale era pervenuto al momento dell'interruzione, e cioè o davanti al giudice istruttore o davanti al collegio a seconda che l'interruzione si sia verificata prima o dopo la rimessione della causa all'udienza collegiale.