(massima n. 1)
Qualora la morte del procuratore sia intervenuta, in fase di gravame, successivamente al ritiro del fascicolo di parte per l'intervenuta rimessione della causa al collegio, ed il giudice d'appello, anziché dichiarare l'interruzione del processo, abbia dichiarato l'improcedibilitą dell'appello per la mancata restituzione del fascicolo, la parte colpita dall'evento interruttivo č legittimata a far valere, con il ricorso per cassazione, la nullitą che inficia la sentenza, come conseguenza di un vizio del procedimento che non avrebbe potuto dedurre davanti al giudice d'appello, producendo gli elementi probatori dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.