(massima n. 1)
La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito (nella specie, per essere la medesima conseguente all'assunzione di un pubblico impiego da parte del procuratore medesimo) non determina l'interruzione del processo, essendo assimilabile non alle ipotesi di morte, radiazione, e sospensione tassativamente previste dall'art. 301 comma 1 c.c. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinunzia ad essa) riconducibili ad un comportamento volontario, cui il comma 3 della norma citata non attribuisce efficacia interruttiva. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 301 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., stante l'obiettiva diversità delle situazioni considerate che giustifica la diversità di disciplina delle medesime.