(massima n. 2)
In tema di interruzione del processo, qualora il giudice abbia pronunciato sentenza nonostante l'avverarsi, prima della chiusura della discussione, di uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., comportano l'interruzione automatica del processo - nella specie, la cancellazione del difensore dall'albo per motivi disciplinari -, non trova applicazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la disposizione di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c., non essendo la fattispecie assimilabile al caso in cui la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di una parte rimasta involontariamente contumace.