(massima n. 1)
L'art. 301 c.p.c. contempla la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore dall'albo come possibili case d'interruzione del processo, mentre non prevede che il medesimo effetto possa dipendere anche solo da malattia, per quanto grave, del medesimo procuratore, o, comunque, dalla perdita di capacitą intellettiva dello stesso, ove non ne sia eventualmente seguita la sospensione o la radiazione dall'albo. Ne consegue che, nel caso in cui il legale cessi di offrire quelle garanzie di capacitą e di equilibrio per le quali il cliente gli aveva in principio dato fiducia, č solo la parte stessa a poter valutare l'opportunitą di tenere in vita il rapporto professionale o di troncarlo, restando, invece, escluso che il giudice possa interferire d'autoritą su quel rapporto, statuendo che il professionista non č pił idoneo ad adempiere l'incarico affidatogli dal cliente e sospendendo cosģ di ufficio il giudizio per estromettere da esso il legale (ipoteticamente) incapace.