(massima n. 1)
Il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il periodo di sospensione del difensore dalla professione era integralmente caduto tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicché non aveva inciso su esse).