(massima n. 1)
Nel caso in cui la parte abbia dato facoltą di rappresentarla in giudizio a pił difensori, senza obbligo di agire congiuntamente, la morte di uno di essi non comporta l'interruzione del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. ma soltanto il venire meno dell'elezione di domicilio che presso tale procuratore la parte abbia effettuato, con la conseguenza che le notifiche all'altro, ormai unico, difensore devono essere fatte presso la cancelleria del giudice adito, ai sensi del disposto dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ove lo stesso non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo sede del suddetto giudice.