(massima n. 1)
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del Procuratore dall'esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non č necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente invece che il Procuratore, giā regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla giā esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione.