(massima n. 1)
Il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l'interruzione del processo quando la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la volontą di conferire la procura al nuovo difensore.