(massima n. 1)
Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale, nella specie disposta con sanzione disciplinare, si determina la cessazione dell'avvocato dallo «ius postulandi» e perciò di ogni collegamento con la parte. Ne consegue che la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore è affetta da inesistenza, rilevabile a prescindere dalla «denuntiatio» o dalla certificazione contenuta nella relata di notificazione. Tuttavia l'evento da cui scaturisce tale inesistenza deve essere dimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche mediante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 c.p.c. della notifica.