(massima n. 1)
La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, iscritti all'albo speciale annesso a quello professionale, determina il totale venir meno dello "ius postulandi" e l'automatica interruzione del processo, ancorché il giudice e le parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta mediante l'impugnazione - in funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, stante l'inapplicabilità dell'art. 85 c.p.c.. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte personalmente, priva di difensore, poiché ancorché colpita dall'evento interruttivo non lo aveva dichiarato né in primo grado né in sede di impugnazione, limitandosi a formulare censure di merito, contestando, anzi, l'avvenuta interruzione del giudizio per effetto della perdita dello "jus postulandi" del procuratore cancellato dall'albo speciale).