(massima n. 1)
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 295 e 301 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'ipotesi della cancellazione volontaria del procuratore dal relativo albo come causa di sospensione necessaria del processo da disporre d'ufficio da parte del giudice. Invero, diversamente dalla morte, dalla radiazione o dalla sospensione dall'albo del procuratore, che, oltre ad essere indipendenti dalla volontà di quest'ultimo, hanno anche natura sanzionatoria, la cancellazione volontaria trae origine da una scelta del professionista, cosicché la mancata previsione normativa è del tutto ragionevole e non impedisce il diritto di difesa della parte, la quale, tenuta ad agire secondo la diligenza dovuta "in rebus suis", può agevolmente provvedere alla sua sostituzione.