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Articolo 1697 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Accertamento della perdita e dell'avaria

Dispositivo dell'art. 1697 Codice Civile

Il destinatario ha diritto di fare accertare(1) a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del Codice di procedura civile.

Note

(1) Il vettore ha il dovere di collaborare in tal senso e, se non vi provvede, può rispondere dell'eventuale ulteriore danno. Inoltre, la sua opposizione impedisce la mora del creditore (1219 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che, ai sensi dell'art. 1693 del c.c., la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose copre il periodo che va dalla ricezione alla riconsegna al destinatario e che quest'ultimo decade dal diritto a far valere tale responsabilità se accetta senza riserve la merce (1694 c.c.).

Brocardi

Ex recepto

Spiegazione dell'art. 1697 Codice Civile

Prove della perdita e avaria

La prova della perdita o dell'avaria è naturalmente a carico di chi agisce in responsabilità. L'accertamento della perdita — specialmente della perdita parziale e dell'avaria — richiede l'ispezione della cosa al momento della riconsegna, per verificarne l'identità con la cosa consegnata e le modificazioni subite durante il trasporto nella quantità o nelle condizioni interne od esterne (stato della merce).

L'art. 1697 riconosce al destinatario il diritto di compiere questa verifica, prima di ritirare le cose, agli effetti di fare le eventuali riserve e di conservare l'azione di responsabilita contro il vettore (art. 1698). Il vettore, che rifiuti al destinatario l'esecuzione di questo diritto, perde il diritto di eccepire la mora accipiendi del destinatario e si rende a sua volta responsabile dei danni.
Le spese della verifica sono a carico del destinatario che la richiede, salvo il diritto di rimborso, ove dalla verifica risulti una avaria o una perdita parziale.

Le modalità del compimento della verifica sono rimesse agli accordi tra le parti. L'art. 1697 contiene solo una norma generale (non solo per l'accertamento dell'avaria, ma anche della perdita, specialmente parziale) di rinvio al procedimento di istruzione preventiva da chiedersi all'autorità giudiziaria secondo l'articolo 696 cod. proc. civ. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale preventivi ottenuti secondo l'art. 696 cod proc. civ. non pregiudicano le questioni relative all'ammissibilità e validità di tali mezzi istruttori, né impediscono la loro rinnovazione nel giudizio di merito (art. 698 cod. proc. civ.). In base poi all'art. 700 cod. proc. civ. il giudice può autorizzare che la verifica si faccia previa riconsegna delle cose al destinatario e quindi presso il destinatario, con cauzione o senza.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

710 Quanto alla responsabilità del vettore si è ritenuto di far regolare dai principii generali la liquidazione del danno dipendente da ritardo; per quel che concerne la perdita e l'avaria delle cose trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principii dell'art. 400 cod. comm. che si ricollegano al receptum (art. 1693 del c.c.), si è ammessa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto (trasporti speciali), dipendono dal caso fortuito (art. 1694 del c.c.). Per quanto concerne la decadenza dalle azioni contro il vettore, per effetto del ricevimento senza riserva delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, si è escluso che la decadenza colpisca le azioni di responsabilità derivanti da dolo o colpa grave del vettore (art. 1698 del c.c., secondo comma). Il ricevimento con riserva è implicito nell'accertamento dell'avaria mediante verifica (art. 1697 del c.c.); ed è ovvio che la decadenza non colpisce le azioni di natura legale connesse al trasporto (azioni di ripetizione di indebito).

Massime relative all'art. 1697 Codice Civile

Cass. civ. n. 5573/1997

In tema di trasporto di cose, il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 1697, terzo comma c.c., al fine di far acclamare, prima della loro riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce.

Cass. civ. n. 563/1985

In tema di trasporto di cose l'accertamento che il destinatario ha il diritto di fare eseguire, prima di ricevere la consegna di esse, circa l'eventuale esistenza di perdite o di avarie, deve avvenire secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 1697 c.c. cioé nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. per l'accertamento tecnico preventivo e per l'ispezione giudiziale, con la conseguenza che quando il destinatario, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, proceda autonomamente all'accertamento della perdita o delle avarie delle cose trasportate, pone in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle medesime comprovanti l'avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto di trasporto. (Nella specie, la C.S., in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto la sussistenza di un nuovo e autonomo contratto di trasporto nella consegna delle cose eseguita dal destinatario al vettore per la rispedizione al mittente, dopo l'accertamento eseguito senza il ricorso all'autorità giudiziaria).

Cass. civ. n. 1366/1980

I verbali previsti dall'art. 45 della Convenzione internazionale merci (CIM) — firmata a Berna i1 25 ottobre 1952 e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916 — al fine di accertare la perdita o l'avaria del carico, non hanno natura di prova legale, ma del loro contenuto il giudice può avvalersi ai fini dell'accertamento della responsabilità del vettore, ben potendo essi offrire validi elementi di convincimento, specialmente quando siano suffragati da altre circostanze o da fatti ritenuti pacifici o non contestati (nella specie: la mancata assunzione dell'obbligo di refrigerazione della merce, da parte delle ferrovie, per il tempo di durata del trasporto). 

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