Cass. civ. n. 9425/1987
In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 c.c. (che dispone che «la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato») la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudizio un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.
Cass. civ. n. 6196/1986
La verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., consentita al venditore e al compratore dall'art. 1513 c.c., in caso di divergenza sulla qualità e condizione della cosa, non richiede il requisito dell'urgenza, necessario per l'accertamento tecnico preventivo, sia perché il rinvio operato alla norma del codice di rito si riferisce alle sole modalità prescritte per il procedimento sommario, sia perché la prova rigorosa dell'identità della cosa che, a norma del secondo comma dell'art. 1513 c.c. deriva dal mancato esercizio di detta facoltà, sarebbe ingiustificata in rapporto a una omessa verifica esperibile soltanto in circostanze di urgenza.
Cass. civ. n. 582/1982
Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 c.c., per l'accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi.
Cass. civ. n. 4089/1978
Il ricorso alla procedura di verificazione dei difetti della cosa venduta, previsto dall'art. 1513 c.c., costituisce una mera facoltà e non un onere dell'acquirente; ne consegue che il mancato ricorso a detta procedura di verificazione non può giustificare il perentorio rifiuto delle prove addotte dall'acquirente e il ricorso alla prova presuntiva per escludere ogni difetto della cosa venduta.
Cass. civ. n. 2082/1976
La norma di cui all'art. 1513 c.c. — secondo cui, nel caso di divergenza sulla qualità e la condizione della cosa venduta, il venditore o il compratore che non abbiano chiesto la verifica della cosa medesima, debbono provarne rigorosamente l'identità e lo stato — si riferisce a qualsiasi ipotesi di controversia circa l'esistenza di requisiti della
res vendita, la cui mancanza comporti l'inadempienza del venditore all'obbligo di consegnare la cosa pattuita o di garantire il compratore dai vizi o dai difetti di qualità o di funzionamento. Ne discende che la suddetta verifica è necessaria non solo per l'accertamento dei cennati vizi e difetti, ma anche per quello diretto a stabilire se la cosa consegnata costituisca, o meno, un
aliud pro alio.
Cass. civ. n. 3470/1972
La disposizione dell'art. 1513, secondo comma, c.c. – in virtù del quale, in caso di divergenza sulla qualità della cosa venduta, l'identità e lo stato di essa devono essere provati rigorosamente qualora la parte interessata non abbia richiesto la verifica preventiva nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. – se non implica l'esclusione di altri mezzi di prova, importa che la parte deve subire le conseguenze delle difficoltà eventualmente insorte per successivi mutamenti dello stato della cosa ed assolvere normalmente, ad onta di esse, all'onere della prova.
Cass. civ. n. 708/1971
In tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, il rigore previsto dall'art. 1513, comma secondo c.c., il quale dispone che la parte che non ha chiesto la verifica della cosa deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato, attiene unicamente alla valutazione delle prove, nel senso che esse devono essere tali da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza riguardo alle difficoltà in cui la parte, tenuta all'obbligo probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo. Il rigore della valutazione della prova implica, peraltro, un apprezzamento di merito, incensurabile, come tale in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 1879/1970
In tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, la disposizione del secondo comma dell'art. 1513 c.c. non importa spostamento dell'onere della prova, onde spetta sempre al compratore di provare i dedotti vizi della merce.