(massima n. 1)
In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi tamquam non esset poiché, pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio, (per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 (recte: 697 - N.d.R.) c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio), ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. È ritualmente acquisita la relazione rispetto alla quale la parte interessata non abbia immediatamente eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., nella prima istanza successiva al provvedimento dell'istruttore che ha dichiarato ammissibile il mezzo istruttorio, con la conseguenza che detta nullità non può essere fatta valere in sede di impugnazione, neppure dalla parte contumace nel precedente giudizio, atteso che il contumace non è ammesso a compiere attività oramai precluse, tra le quali rientra l'estinzione per decorso del termine del potere di deduzione della nullità.