(massima n. 1)
L'essenza dell'atto interruttivo della prescrizione risiede nell'idoneità dello stesso a rendere edotto il destinatario della volontà di chi lo compie di far valere un diritto nei suoi confronti. Pertanto, in caso di ricorso per accertamento tecnico preventivo preordinato all'esercizio di un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, se il soggetto nei cui riguardi esso è richiesto provvede a notificare ad un terzo, dal quale pretende a sua volta di essere garantito, un atto stragiudiziale col formale invito ad intervenire alle operazioni peritali e con la copia del verbale di ispezione giudiziale contenente la sua richiesta al giudice di un termine per estendere a detto terzo il contraddittorio del procedimento di istruzione preventiva, non può disconoscersi a tale atto efficacia interruttiva della prescrizione, stante la sua idoneità a portare a conoscenza del destinatario la volontà del notificante di avvalersi del risultato dell'indagine tecnica per il futuro riconoscimento del suo diritto alla garanzia nei confronti del destinatario medesimo.