(massima n. 1)
In tema di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a seguito della dichiarazione di interruzione del processo nella specie, per fallimento dell'opponente agli atti esecutivi la mancata riassunzione nei confronti della curatela fallimentare non può fondare un'immediata dichiarazione di estinzione del processo stesso, poichè la non integrità del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, implica che questi debba, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., fissare un termine perentorio alle parti costituite per la suddetta integrazione, salvo dichiarare la nullità del giudizio nel caso in cui nessuna di esse vi abbia provveduto