Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [730 c.p.c.], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [50 e ss. c.c.] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [66].
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [505, 73].