(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolaritā del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, č sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione.