(massima n. 1)
Quando, a seguito della morte di una parte, del soggetto costituitosi in giudizio in suo luogo viene contestata non gią la sua dichiarata qualitą di erede del de cuius, ma, al fine di mettere in dubbio l'integritą del contraddittorio, la sua qualitą di «unico» erede, spetta alla parte che propone l'eccezione di dare la relativa prova. (Nella specie la morte del de cuius, avvenuta nel corso del primo grado, non era stata dichiarata dal suo procuratore costituito, e l'erede si era costituito in appello).