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Articolo 729 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pubblicazione della sentenza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 729 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta (1) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (2). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (3) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale [730].]

Note

(1) Le sentenze dichiarative dell'assenza e della morte presunta sono soggette a particolari e stringenti forme di pubblicità in ragione delle pesanti conseguenze che producono sui soggetti colpiti da tali provvedimenti. Inoltre, per tale ragione la pubblicità deve essere effettuata solo in relazione alle sentenze dichiarative di assenza e morte presunta, non anche, per esempio, a quelle di rigetto della domanda.
(2) Le parole "e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono state così sostituite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la L. 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Rectius "Gazzetta".

Spiegazione dell'art. 729 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina gli adempimenti pubblicitari cui sono soggette le sentenze che dichiarano l'assenza e la morte presunta, e che hanno efficacia sostitutiva della notificazione.
A tali adempimenti sono soggette soltanto le sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta, mentre alle sentenze di diverso contenuto si applicano le normali forme di notificazione

L'art. 37, co. 18, lett. b), D.L. 6.7.2011, n. 98 (convertito nella Legge n. 111/2011) ha provveduto a sostituire la previsione della pubblicazione nei giornali con quella della pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia.

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