Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta (1) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (2). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (3) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale [730].]
Note
(1)
Le sentenze dichiarative dell'assenza e della morte presunta sono soggette a particolari e stringenti forme di pubblicità in ragione delle pesanti conseguenze che producono sui soggetti colpiti da tali provvedimenti. Inoltre, per tale ragione la pubblicità deve essere effettuata solo in relazione alle sentenze dichiarative di assenza e morte presunta, non anche, per esempio, a quelle di rigetto della domanda.
(2)
Le parole "e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono state così sostituite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la L. 15 luglio 2011, n. 111.