(massima n. 1)
L'onere di provare la qualitą di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualitą, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.