(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtł dell'unitarietą dell'accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e societą di persone, opera anche ove quest'ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilitą o meno del rapporto sostanziale. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/09/2009).