(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
57 I beni donati o lasciati a un ente, per il perseguimento di una finalità diversa da quella per cui l'ente è stato costituito, non seguono, nel caso di estinzione, la sorte del patrimonio dell'ente stesso, e l'autorità dovrà conservare ad essi la loro destinazione specifica. A tale ipotesi, considerata nell'art. 32 del testo, è stato proposto di aggiungerne un'altra, riflettente il caso in cui all'ente siano lasciati o donati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente stesso, e che questo non voglia o non possa assumere il relativo incarico. Durante la redazione del progetto definitivo non si era creduto di accogliere una disposizione analoga, contenuta nell'art. 35 del progetto preliminare, per le ragioni addotte nella relazione (n. 55). Non è sembrato di potere mutare avviso, tanto più che la nuova norma verrebbe a modificare il principio di diritto successorio per il quale, se l'onorato di un lascito non possa o non voglia accettarlo, la disposizione testamentaria resta inefficace.