Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (1) del luogo in cui si trova la cosa locata (2).
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (1) del luogo in cui si trova la cosa locata (2).
Cass. civ. n. 14476/2019
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.Cass. civ. n. 4016/2008
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (come verificatosi nella specie).Cass. civ. n. 11967/2005
Il richiamo posto dall'art. 7 R.D. n. 1611/ 1933 (sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) ai «giudizi innanzi ai pretori» in ordine ai quali le norme di competenza ordinaria rimangono ferme anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato si deve intendere riferito, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 51/1998 (istitutivo del giudice unico di primo grado) ai «giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori». Questo principio trova applicazione in materia di procedimento per convalida di sfratto, alla luce anche della nuova formulazione dell'art. 661 c.p.c. introdotta dal D.L.vo n. 51/1998.Cass. civ. n. 354/1993
Le innovazioni sulla competenza introdotte con la L. 30 luglio 1984, n. 399, che, all'art. 6 n. 3, ha modificato l'art. 661 c.p.c., stabilendo la competenza inderogabile del pretore per le intimazioni di licenza o di sfratto, non influiscono sui criteri di competenza stabiliti per il procedimento previsto dall'art. 32 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, a norma del quale gli Istituti Autonomi delle Case Popolari, in caso di mancato pagamento delle rate di affitto, possono richiedere lo sfratto con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere dell'azione per il pagamento o lo sfratto, perché tale procedimento, concludendosi con un decreto che ha il contenuto di una ingiunzione di pagamento, ancorché destinato, in caso di inadempimento, ad assumere le funzioni di titolo anche per l'esecuzione dello sfratto, oltre che per l'espropriazione mobiliare dei beni dell'inquilino debitore, ha la natura di uno speciale procedimento di ingiunzione e non quella di un procedimento di sfratto.Cass. civ. n. 387/1991
Con riguardo ad un contratto di locazione, per cui sia prevista in forza di clausola compromissoria la cognizione di arbitri per le relative controversie, questa trova limite nel procedimento di convalida di sfratto, per cui sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del pretore quanto alla fase di cognizione sommaria che si conclude con una pronuncia di convalida (art. 663 c.p.c.) o con l'ordine provvisorio di rilascio (art. 665 c.p.c.), tal che, quando sia proposta opposizione da parte dell'intimato conduttore ed il procedimento speciale si sia trasformato in ordinario processo di cognizione, non esiste alcuna preclusione per la deferibilità agli arbitri di questa seconda fase del procedimento in attuazione della clausola compromissoria.Cass. civ. n. 11499/1990
Nel procedimento di sfratto il foro esclusivo funzionale del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata è previsto soltanto per la fase sommaria del procedimento stesso, mentre, in caso di opposizione dell'intimato, il successivo giudizio di cognizione è soggetto alle norme ordinarie sulla competenza, anche per territorio, con la conseguenza che al riguardo di esso tale competenza può trovare diverso regolamento in relazione a clausola di esclusività contenuta nel contratto di locazione.Cass. civ. n. 2412/1989
La competenza in ordine alla domanda — proposta dopo l'entrata in vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta sull'equo canone) — volta ad ottenere il rilascio dell'immobile ad uso abitativo per generica «finita locazione», va determinata, alla stregua della disciplina contenuta nel codice di procedura civile, non rientrando detta controversia in alcuna delle ipotesi previste, in materia di competenza, dalla speciale disciplina degli artt. 30 e 45 della L. n. 392 che, dettata con riferimento a ben individuate e circoscritte fattispecie, non può essere analogicamente estesa — mancando quei richiami e rinvii incrociati che l'art. 73 pone con esclusivo riferimento agli immobili destinati ad uso non abitativo — a situazioni diverse.Cass. civ. n. 4573/1976
Nel procedimento di sfratto, qualora il convenuto deduca il diritto di proprietà sull'immobile locato, non al limitato fine di ottenere il rigetto della domanda, ma allo scopo di conseguire riconvenzionalmente il riconoscimento del diritto medesimo, insorge la necessità di decidere con efficacia di giudicato l'indicata questione pregiudiziale, ed il conciliatore od il pretore aditi, in quanto privi di competenza sulla causa pregiudiziale, devono rimettere la cognizione della stessa al giudice superiore, salva la facoltà di sospendere il procedimento di sfratto, in attesa della decisione di quel giudice. In detta situazione, il carattere esclusivo della competenza del conciliatore o del pretore sulla causa di sfratto, ai sensi dell'art. 661 c.p.c., non consente un simultaneo processo davanti al giudice superiore, secondo i criteri dettati dall'art. 34 c.p.c.Cass. civ. n. 1879/1972
Qualora il giudice adito per la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto sia territorialmente incompetente il giudice stesso dovrà limitarsi a dichiarare la propria incompetenza senza poter emettere alcuna pronuncia né sulla domanda di convalida né sull'istanza di provvedimento di rilascio né sulla rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per il merito.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!