(massima n. 1)
L'azione civile contro la discriminazione razziale che, ai sensi dell'art. 44, n. 2 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell'istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione.