(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietā industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietā industriale), che prevede la competenza della "autoritā giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non č suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 c.p.c., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 c.p.c. in tema di cumulo soggettivo.