(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie riguardanti la protezione dei dati personali, la previsione dell'inderogabilitą del foro del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento ex art. 152, comma secondo del D.L.vo n. 196 del 2003, riguarda «tutte» le azioni proponibili in applicazione di tale testo normativo, comprese quelle inerenti i provvedimenti del Garante. Pertanto, la domanda riguardante sia la denuncia di violazioni ascrivibili ad una pluralitą di convenuti che l'annullamento del provvedimento del Garante, non puņ essere proposta davanti ad un unico foro ma esclusivamente davanti a ciascuno dei tribunali nel cui territorio hanno sede le singole parti convenute titolari del trattamento, anche per la frazione del provvedimento del Garante relativa a ciascuna violazione, dal momento che lo spostamento della competenza territoriale previsto nell'art. 33 c.p.c. per il cumulo soggettivo di domande si applica solo quando i fori alternativi siano derogabili e facoltativi, e l'inderogabilitą della competenza territoriale per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del citato D.L.vo n. 196/2003 prevale, limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti del Garante, su quella del foro erariale ex art. 25 c.p.c.