Cassazione civileSez. IIordinanza n. 5820del 5 marzo 2024
(2 massime)
(massima n. 1)
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile. Pertanto, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La clausola di deroga alla competenza territoriale pattuita tra due parti contrattuali non può essere imposta a un soggetto terzo che non ha preso parte alla negoziazione e per il quale la clausola è res inter alios acta.