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Articolo 1342 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Dispositivo dell'art. 1342 Codice Civile

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali(1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente(2).

Note

(1) Generalmente tali tipi di contratto vengono predisposti unilateralmente da una delle parti mentre l'altra non ha alcun potere nella determinazione del contenuto. La formulazione unilaterale risponde alla necessità di dettare una disciplina unica per un gran numero di stipule.
(2) Anche in tal caso le clausole sono nulle se non approvate specificamente e per iscritto (1341, 1418 ss. c.c.).

Ratio Legis

La prevalenza delle clausole aggiunte sul modulo è dovuta al fatto che esse sono oggetto di trattativa e, quindi, si ritiene siano più favorevoli alla parte debole, visto che ha concorso a determinarne il contenuto.
Il secondo comma si spiega considerando che, come nell'ipotesi delle condizioni generali di contratto (1341 c.c.), anche nel caso dei formulari il destinatario non ha, tendenzialmente, alcun potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non farlo.

Spiegazione dell'art. 1342 Codice Civile

La pratica dei contratti per adesione e i suoi inconvenienti ; rimedi predisposti al codice

La pratica contrattuale per soddisfare all'esigenza di una rapida conclusione degli affari, si è via via orientata verso un sistema di formazione dei contratti che fa determinare da uno dei soli contraenti i patti regolatori del rapporto, mentre all'altro, nella quasi tota­lità dei casi, non spetta se non di accettare nel suo complesso la disciplina unilateralmente predisposta o rinunziare alla conclusione del contratto. La legittimità di questo sistema fu oppugnata essendosi opposto che esso nasconde i1 pericolo di sopraffazioni o di oppressione ad interessi dell'aderente suscettibili di tutela, che ripugna alla essenza del contratto, ordinariamente sorgente da discussioni rivolte alla conciliazione degli interessi reciproci dei contraenti.

La giurisprudenza pratica e teorica evitò sempre di contrastare lo sviluppo del sistema descritto; cercò tuttavia di ricondurlo al rispetto di un principio di buona fede, indagando sempre sull'esistenza di un'effettiva volontà dell'aderente rispetto a quella clausola che si presentava come surrettizia ed onerosa. Il nuovo codice ritenne che il meccanismo del contratto per adesione risponde ad esigenze favorevolmente apprezzabili, perché consente uniformità fra le operazioni dello stesso tipo, e cosi soddisfa ai bisogni di una ordinata organizzazione tecnica e finanziaria, semplifica l'organizzazione e la gestione delle imprese, rende possibile la previsione dei rischi, la riduzione dei medesimi, una disciplinata formazione dei prezzi e un più sicuro apprezzamento da parte dell'imprenditore dell'utilità di ciascun contratto, elimina la difficoltà che si oppone alle trattative con i clienti, alle quali non potrebbero attendere se non agenti e produttori privi di rappresentanza. Ma il nuovo codice non ignorò i gravi inconvenienti del sistema, e si adagiò sulla direttiva di preordinare cautele destinate ad evitare abusi. I quali si verificavano in special modo perché non di rado al cliente sfuggivano il contenuto e l'importanza di alcune clausole, comprese in moduli densi e complessi, stampati in caratteri uniformi e piccolissimi. Era necessario di consentire al cliente di cogliere la gravità e l'importanza di alcune clausole, e duplice fu il rimedio escogitato per assolvere all'esigenza medesima: si stabilì che le condizioni generali di contratto non hanno effetto se il cliente le abbia ignorate senza colpa (art. 1341), e che alcune clausole di particolare rilevanza devono essere specificatamente approvate per iscritto (articoli 1341 e 1342).

Si parla negli articoli 1341 e 1342 di condizioni generali di contratto e di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, anzitutto con riferimento ad una duplice pratica invalsa nella formazione dei c. d. contratti «di» adesione (che meglio si denominerebbero contralti «per» adesione): i1 contratto rinvia a condizioni generali non riprodotte nel documento consegnato al cliente, o il contratto riporta tutte le condizioni stesse. Nel primo caso non sempre il documento è sottoscritto dall'aderente, e infatti non lo è, ad esempio, nel contratto di trasporto; nel secondo caso le condizioni generali sono non di rado stampate a tergo della pagina in cui il cliente pone la sua firma. Ed è a notare che non sempre il rinvio a condizioni generali è contenuto in un modulo o formulario, come quando il contratto si forma per corrispondenza, in modo che non sempre l'applicazione degli articoli 1341 e 1342 viene a cumularsi.


I contratti per adesione come contratti per relationem

Quando la disciplina del contratto è rinviata a condizioni generali non riprodotte nel documento rilasciato al cliente, il contratto per adesione assume la caratteristica dei contratti per relationem. Il contratto per relationem contiene determinazioni non autonome della volontà, ossia determinazioni che si completano ab extra mediante il rinvio convenzionale a fonti esterne rispetto alla volontà dei contraenti. La relatio è perfetta se il rinvio è opera di tutte le parti, come quando viene rimessa ad un terzo la determinazione dell'oggetto o la scelta della prestazione; ma nel contratto per adesione la relatio è imperfetta, perché solo l'aderente si rimette ad una determinazione non compiuta col concorso della sua volontà. La relatio è formale nel contratto per adesione, perché l'art. 1341 considera efficaci le condizioni generali conosciute al momento del contratto o che il contraente avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza; in modo che la parte deve avere già la rappresentazione della situazione alla quale rinvia, mentre nel rinvio sostanziale, la parte deve riferirsi alla situazione oggetto della relatio qualunque essa sia. Il rinvio ad una unilaterale determinazione futura ha efficacia soltanto se concerna punti specificatamente indicati; quando riguardi la disciplina integrale del rapporto o se comporti il potere di una sola parte di modificare a suo arbitrio una qualsiasi delle condizioni già determinate, la relatio viola l'uguaglianza di situazione che la legge vuole assicurare alle parti nel periodo precontrattuale e che a proposito dei contratti per adesione è soltanto ribadita. E’ ribadita perché la disciplina dei contratti per adesione è informata al bisogno di evitare la preponderanza di una parte sull'altra, e di affidare quest'ultima contro la sorpresa alla quale da luogo l'unilaterale predisposizione dei patti contrattuali.


I contratti per adesione come contratti a speciale processo di formazione

I contratti per adesione non compongono una speciale categoria di contratti, ma si qualificano per un particolare meccanismo della loro formazione. Quale sia questa particolarità si è già detto (v. supra, n. 1). Nessuna discussione fra le parti, ma soltanto adesione di una di esse all'integralità delle condizioni predisposte dall'altra; contratto dettato anziché trattato (v. supra, sub art. 1332, n. 1). La discussione preventiva dei patti che dovrà formarne il contenuto non è estremo indispensabile alla figura del contratto; e infatti si è escluso che la trattativa segni una fase necessaria del processo formativo del contratto (v. supra, sub art. 1337 e 1338, n. 1); il contratto può quindi sorgere anche attraverso la pura e semplice adesione a condizioni prestabilite da una sola parte. Il che non induce concessione a quest'ultima di una posizione giuridica di preminenza, dato che il contratto per adesione non fa a meno del consenso dell'altra parte; in modo che la predisposizione delle condizioni generali non è espressione del potere di una parte di assoggettare la volontà dell'altra o di regolare il rapporto al quale con l'altra parte dà vita.

Né l'adesione può ritenersi condizione di efficacia di una offerta valida come tale e completa. Le c.d. condizioni generali non integrano un'offerta permanente, anzitutto perché sono oggetto di comunicazione ai terzi solo quando perviene una proposta o un invito ad offrire: prima rimangono nella sfera di colui che le ha redatte. Quand'anche poi fossero rese pubbliche, a prescindere che mai tale pubblicità è continua o consente una conoscenza delle condizioni generali prima che il cliente richieda la prestazione di cui abbisogna, la pubblicazione non avrebbe il carattere di offerta (al pubblico), perché le condizioni predette hanno un contenuto e uno scopo astratto e generico, che si risolvono nel determinare le clausole comuni ad una pluralità di contratti, non quelle singole di un contratto solo, che precisano la disciplina di una serie indefinita di contratti dello stesso tipo, e quindi non sono suscettibili di dar luogo ad un contratto mediante la semplice adesione: a nessuno infatti interessa di fissare la volontà dell'imprenditore per tutti i contratti dello stesso tipo che l'imprenditore concluderà con terzi.

D'altra parte l'adesione alle condizioni generali non dà luogo ad un contratto finché non sono precisati gli estremi concreti della prestazione (c.d. condizioni particolari), che nelle condizioni generali non è determinata per qualità e per quantità nemmeno per implicito, come può scorgersi, ad esempio, nel caso di condizioni generali di assicurazione le quali vanno completate con la determinazione dell'oggetto da assicurare, della sua stima o del suo valore di assicurazione, del premio da corrispondere o della durata del contratto.

Così la formulazione delle condizioni generali è semplice atto preparatorio e non si inserisce nella fase di formazione del contratto; le condizioni predette non costituiscono neanche oggetto di una accettazione separata (per giunta preventiva) dall'accettazione (successiva) delle condizioni particolari del contratto, perché la loro notizia si ha o si è in condizione di averla nel corso delle trattative sugli elementi concreti del contratto, e l'accettazione comprende assieme questi elementi e le condizioni generali. Per queste condizioni, del resto, non avrebbe senso una autonoma manifestazione di adesione, perché sarebbe data in abstracto, e porterebbe, nella implicita sua subordinazione all'accordo circa gli estremi concreti del contratto, l'indice più evidente della sua inutilità come atto distinto dall'accettazione delle c.d. condizioni particolari. Quest'ultima accettazione separata finisce, d'altra parte, con l'assumere il valore di finzione, quando si ammette (come si è fatto) che essa è implicita nella proposta o nell'accettazione di condizioni particolari intervenuta dopo la conoscenza di quelle generali, e quando si afferma, ad esempio, che il semplice recarsi alla stazione per prendere un treno esprime l'intenzione di accettare le condizioni generali di trasporto offerte dalla ferrovia.

Non si può parlare di accettazione delle condizioni generali nemmeno al solo scopo di fissare il regolamento del futuro contratto (accordo normativo), perché le condizioni generali sono opponibili al cliente anche nel caso di ignoranza colposa, che non potrebbe dar luogo a manifestazione di volontà, diretta al contratto, e perché la volontà del cliente è sempre indirizzata alla prestazione che è oggetto del contralto (in ipotesi) da regolare, non al regolamento del contratto che sorgerebbe a seguito dell'accettazione delle condizioni particolari.


Rilevanza giuridica del contratto per adesione

Contratti per adesione non sono soltanto i contratti d'impresa. La pratica che essi hanno instaurato si è estesa anche ad alcuni contratti civili, come quelli di locazione di casa, che si concludono pure su moduli a stampa. Gli articoli 1341 e 1342 non contengono alcuna limitazione che possa escludere,questi contratti dalla loro disciplina; e infatti l'analisi compiuta ha rivelato che gli articoli predetti contemplano una fattispecie di cui è estremo costitutivo solo la formazione della disciplina del rapporto senza la collaborazione di tutte le parti. Ne risulta che la disciplina del contratto per adesione spinge la sua rilevanza anche oltre la sfera dell'impresa, e che la spinge anche su quei contratti i cui moduli e formulari, pur non essendo stati materialmente predisposti da uno dei contraenti, sono da uno dei contraenti fatti propri e presentati all'altro per l'accettazione in blocco delle clausole che vi si contengono: si accenna al caso frequente di contratti di locazione di case conclusi su moduli redatti da terzi, che li stampano e li mettono in vendita nel fine di servire alla massa imponente di locatori.

Quando il modulo o il formulario riproduca il contenuto di contratti-tipo che le parti sono tenute a rispettare, non si riscontrano i presupposti razionali che giustificano le cautele di cui agli articoli 1341 e 1342, le quali presuppongono obblighi costituiti mercè l'adesione, mentre anteriore a questa è l'obbligo dell'aderente di osservare le clausole inserite nel' modulo. Analogamente sfugge all'ambito degli articoli predetti il caso di clausole contrattuali derivate da un regolamento preventivo legale del rapporto o dalla disciplina del pubblico servizio fatta dall'amministrazione pubblica in seno alla concessione, che, secondo la dottrina preferibile, contiene norme regolamentari al cui rispetto gli utenti del servizio sono tenuti indipendentemente da una loro adesione.


Conoscenza delle condizioni generali di contratto e approvazione di alcune clausole di particolare rilevanza contenute nei moduli o formulari

L'art. 1341 e il secondo comma dell'art. 1342 impongono sostanzialmente un particolare obbligo di buona fede a carico di chi usa moduli o formulari predisposti per il regolamento uniforme di rapporti dello stesso tipo. Si è nella fase di formazione del contratto, e così viene applicato il principio dell'art.1339; la sanzione della violazione dell'obbligo predetto è, per l'art. 1341, che le clausole non conosciute senza colpa sono inefficaci, e quindi non possono opporsi all'aderente. Più esattamente deve dirsi che l'inadempienza all'obbligo medesimo vizia di errore la volontà dell'aderente, essendo noto che all'errore è parificata la mancanza di ogni nozione su un dato di fatto. La protezione del contraente preordinata dall'art. 1341 concerne perciò gli
abusi derivanti dallo sfruttamento della sua negligenza nell'accertare contenuto delle singole clausole del contratto; la protezione contro gli abusi derivanti dallo sfruttamento dello stato di bisogno è materia dell'art. 1448.

La conoscenza delle condizioni generali non deve necessariamente risultare in modo specifico per ogni contratto. Se questo è dello stesso tipo di altri conclusi precedentemente nella scienza perfetta delle condizioni generali che lo regolavano, l'aderente non potrà far valere una ignoranza di quelle identiche che disciplinano il nuovo contratto, le quali altre volte ripetutamente governarono rapporti dello stesso tipo e dovevano perciò presumersi come normative anche del contratto successivo. Talvolta è poi implicito che il cliente si sia rimesso alle condizioni generali di cui l'imprenditore è solito richiedere l'osservanza riguardo al particolare contratto. Così è quando si propone l'affare per lettera o per telegramma, e si richiede o si imponga l'esecuzione immediata della prestazione; in tale ipotesi la sottoscrizione successiva del modulo da parte del cliente ha la sola funzione di documentare i patti ai quali tacitamente egli aveva consentito di sottostare. In genere, poi, la conoscenza voluta dalla legge può desumersi anche da presunzioni; basterà che colui il quale usa di un modulo predisposto dia copia del testo prima della conclusione del contratto, e non è necessario che l’aderente, ove non si esiga l'approvazione specifica di alcune clausole, dichiari per iscritto di avere preso conoscenza preventiva delle condizioni generali.

L'approvazione specifica delle clausole di particolare importanza non deve essere fatta con formula di stile; deve tuttavia risultare che l'aderente ebbe richiamata particolare attenzione sulle medesime, ed è stato così messo in condizione di meditare sulla gravità e sulla convenienza delle clausole speciali. Non è approvazione specifica la dichiarazione che contempla in blocco tutte le clausole delle condizioni generali ma viceversa non è necessario che l'aderente sottoscriva ciascuna delle clausole al quale il codice assegna un carattere di particolare importanza giuridica o che ripeta il testo nel seno della dichiarazione di approvazione. Basterà che esse siano disposte nel modulo separatamente dalle altre condizioni e siano seguite dalla clausola di approvazione. Ma possono anche elencarsi in via sintetica, riportando, ad esempio, l'indicazione numerica degli articoli o dei paragrafi ovvero quella dei titoli anteposti al testo delle clausole. Non si richiede nemmeno che la clausola di approvazione sia manoscritta e sia trascritta di pugno dell'aderente, volendo la legge soltanto che essa risulti dallo scritto, ma può essere necessario che la clausola si distacchi dal testo delle condizioni generali ed abbia un rilievo tipografico tale da richiamare su di essa la particolare attenzione del cliente. L'approvazione specifica può mancare quando i1 cliente si è rimesso per iscritto alle condizioni in uso presso l'imprenditore relativamente al tipo di contratto che egli conclude e quando risulta che in occasione di un affare precedente abbia, pure per iscritto, approvato le clausole onerose: il rinvio così fatto recepisce nel nuovo contratto l'approvazione specifica anteriore, il che certamente non accade quando è tacito il rinvio a condizioni in precedenza approvate per iscritto.

L'elencazione delle clausole da approvare, risultante dall'art. 1341, è tassativa, non esemplificativa, perché la lettera del codice non consente integrazioni, e perché la disposizione vincola con un onere di forma (dichiarativa) la libertà contrattuale, con il che può rimanere affermata l'inammissibilità di una estensione analogica non di una interpretazione estensiva. Così devono intendersi soggette ad approvazione specifica: a) le clausole di elezione di domicilio che, per l’art. 30 cod. proc. civ., se l'aderente non risiede nella stessa località in cui risiede l'imprenditore, producono deroga alla competenza territoriale ordinaria per le cause in cui l'imprenditore è attore; b) le clausole di inversione del carico dei rischi ovvero di attenuazione dell'ordinaria diligenza, le quali si risolvono in limitazione di responsabilità; i patti che impongono oneri di forma, i quali si riducono a clausole di decadenza; d) quelli di esonero da responsabilità o dall'ordinaria diligenza, che sono un plus rispetto alle altre che semplicemente limitano la responsabilità.


L’interpretazione nei contratti per adesione

Regole speciali di interpretazione reclama il contratto per adesione, scaturite dalla singolarità del procedimento di formazione al quale esso dà luogo, e risolventisi in particolari applicazioni del principio fondamentale che pone la buona fede a base dell'interpretazione dei contratti.

L'art. 1342 dà prevalenza alle clausole manoscritte su quelle stampate; e in realtà tutela l'esigenza della buona fede, perché questa impone che l'accordo contrattuale debba considerarsi formato solo su quelle pattuizioni di cui il contraente possa ragionevolmente aver avuta, da uomo di media intelligenza, chiara coscienza. Le clausole manoscritte formano sempre oggetto di particolare discussione fra le parti, durante le quali si pretermette il contenuto delle clausole generali; in modo che questo non può farsi successivamente valere in contrasto con il risultato convenzionale dei negoziati svoltisi in concreto senza distruggere i termini dell'effettivo accordo. La buona fede contrattuale fa ritenere impostato l'accordo effettivo su ciò che è stato discusso anziché su ciò che non è stato preso in considerazione e che si è mantenuto nel testo delle condizioni generali evidentemente per un'omissione di tutte le parti; di questa omissione nessuno dei contraenti deve approfittare a proprio favore. Del resto, ammesso che anche le clausole a stampa siano volute quale oggetto di relatio, dovrà riconoscersi che, nel conflitto fra volontà autonoma (clausole manoscritte) e volontà per relationem (clausole a stampa), è conforme ai principi che debba prevalere la prima. Il principio dell'art. 1342 non deve intendersi quindi come un riguardo particolare al modo di scrittura: e perciò esso può applicarsi anche nel caso di deroghe orali alle convenzioni generali, nei limiti in cui, in base all'art. 2724, è ammissibile la prova testimoniale, e nel caso in cui le clausole generali siano poligrafate anziché stampate ovvero quelle speciali siano dattilografate anziché manoscritte.

E’ la buona fede che impone di escludere, nel caso di ambiguità di espressioni contenute in un formulario, conseguenze favorevoli a chi le ha redatte (art. 1370). Quest'ultimo ha violato l'onere del clare loqui e non deve giovarsi delle conseguenze di tin fatto proprio, che ha impedito alla controparte di conoscere quanto svantaggiosa fosse per lui la clausola ambigua.

E’ ad ogni modo da escludere che a motivo del fatto che la volontà dell'aderente non ha avuto influenza sulla redazione dei formulari, il contratto per adesione possa condurre ad una interpretazione che tenga conto solo della volontà, di chi si è avvalso di moduli predisposti: nel sistema vigente, che ricava la volontà, comune delle parti dal significato che avrebbe potuto attribuirsi di buona fede alla dichiarazione, si dà invece posto imponente a ciò che l'aderente ha potuto intendere delle condizioni generali che gli furono fatte conoscere (l'ignoranza colpevole gli fa opporre ugualmente il significato stesso a tutela della buona fede di chi si è avvalso del formulario).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1342 Codice Civile

Cass. civ. n. 4531/2023

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Cass. civ. n. 27749/2020

La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Cass. civ. n. 24468/2020

Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27 aprile 1995, Rv. 492025-01).

Cass. civ. n. 7403/2016

In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.

Cass. civ. n. 26333/2011

Allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.

Cass. civ. n. 4436/2007

Ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., come modificato dall'art. 18 del decreto legge 6 febbraio n. 18, convertito dalla legge 7 aprile 2003 n. 63, nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., che siano stati instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1100.

Cass. civ. n. 8970/2000

In tema di contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti, l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente la essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all'intero contratto, essendo, invece, necessaria al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quali obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (fattispecie in tema di concessione di credito su pegno, in cui era stata apposta sul modulo predisposto dall'istituto di credito una clausola omnibus, a garanzia, oltre che di un credito sufficientemente individuato, anche di ogni altro credito che fosse eventualmente insorto a favore della banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale).

Cass. civ. n. 3669/1999

La predisposizione dell'intero testo contrattuale con clausole uniformi per una pluralità considerevole di rapporti ad opera della parte dominante integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 1342 c.c. dal quale si richiede, per rinvio recettizio al secondo comma dell'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.

Cass. civ. n. 4889/1998

L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) — clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, c.c. — deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che — ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 c.c. — aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del fondo stesso).

Cass. civ. n. 2372/1993

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nell'ipotesi, polizza di assicurazione), la disposizione dell'art. 1342, primo comma, c.c. si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (In forza di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, secondo cui l'aggiunta dattiloscritta di un dato rischio, individuando una delle garanzie accessorie deducibili in contratto, non era incompatibile con la dizione a stampa, che contemplava l'esigenza d'indicare dette garanzie, rappresentando, anzi, la specificazione della dizione medesima).

Cass. civ. n. 2863/1990

Nei contratti per adesione, il contrasto tra una clausola aggiunta e un'altra clausola contenuta nel modulo o formulario va risolto, in applicazione della norma specifica contenuta nell'art. 1342 c.c., nel senso della prevalenza della clausola aggiunta, non dovendosi fare invece ricorso ai criteri ermeneutici generali in tema di coordinamento ed integrazione fra le varie disposizioni contrattuali.

Cass. civ. n. 269/1986

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nella specie, polizza di assicurazione), ed al fine di stabilire se una clausola ad esso aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che quest'ultima sia stata o non sia stata cancellata, occorrendo accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione (art. 1363 c.c.), per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quello predisposto od adempia alla funzione di integrarlo e specificarlo.

Cass. civ. n. 4582/1985

Con riguardo ad un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, la correzione dell'intestazione che qualifica il tipo del contratto (nella specie, mediante cancellazione della frase «contratto di locazione o di affitto» e la sua sostituzione con quella «contratto di raccolta di foraggio ad uso pascolo»), comporta l'esclusione dalla convenzione anche delle clausole che, ancorché non cancellate né sostituite, abbiano riferimento al tipo originariamente determinato del contratto e siano incompatibili con quella diversa qualificazione, che assume così prevalenza ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Cass. civ. n. 6760/1981

In tema di contratti cosiddetti per adesione, la incompatibilità fra le cause aggiunte al modulo o formulario, rispetto a quelle preesistenti in quest'ultimo, in relazione alla quale l'art. 1342 primo comma c.c. prevede la prevalenza delle prime sulle seconde, ricorre quando le une e le altre siano insuscettibili di applicazione contemporanea. Pertanto, con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile, la suddetta incompatibilità, fra una clausola aggiunta ed una preesistente, non può essere ravvisata per il solo fatto che entrambe investano la delimitazione dell'oggetto del contratto, cioè del rischio assicurato, atteso che, ove tale delimitazione venga effettuata, rispettivamente, in base ad elementi di natura diversa, quali il tipo di attività dell'assicurato ed il tipo del bene altrui inciso da questa attività, le clausole stesse, completandosi a vicenda nell'indicata delimitazione del rischio, sono suscettibili di simultanea operatività.

Cass. civ. n. 5131/1981

Una clausola inserita a penna da una parte in un modello già predisposto a stampa, arricchendo il contratto di un contenuto dallo stesso non previsto, deve intendersi predisposta a norma dell'art. 1342 c.c. a danno dell'altra parte la quale, per renderla efficace, qualora sia di natura vessatoria, deve approvarla specificamente per iscritto a termini dell'art. 1341, potendo in difetto, farne valere l'inefficacia, a prescindere dalla possibilità di giovarsi altresì della querela di falso ove l'inserimento della clausola integri gli estremi della falsificazione del contratto.

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