(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, la clausola contrattuale che renda esclusivo uno dei fori concorrenti di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., implica, comunque, deroga all'ordinaria competenza dell'autoritą giudiziaria a norma del combinato disposto degli artt. 29 e seguenti del codice di rito e 1341 e seguenti del codice civile e, pertanto, ai sensi di tali ultime norme, deve essere specificamente approvata per iscritto.