(massima n. 2)
I tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 2, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall’amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).