(massima n. 1)
Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Nella specie — immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un’autovettura —, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., escludendo l’applicabilità dell'art. 2051 c.c. ed il nesso di causalità fra la condotta della concessionaria e l’evento infortunistico).