(massima n. 1)
La responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per danni derivanti da insidie stradali postula che essa sia proprietaria della strada nella quale l’evento dannoso si è verificato. Pertanto, poiché le strade statali e provinciali continuano ad appartenere a tali enti, ai sensi dello art. 7, lett. c), legge 11 febbraio 1958, n. 126, come modificato dall'art. 2 del nuovo codice della strada, anche nei tratti di attraversamento dei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, deve escludersi la responsabilità del Comune per omissioni attinenti alla manutenzione di detti tratti di strada, facendo carico tale obbligo all’ente proprietario essendo limitate le attribuzioni dei comuni dalla legge 28 febbraio 1967, n. 10 alla sola installazione e gestione dei servizi urbani.