(massima n. 1)
L’articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 105 prevede che, per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti, e che fanno parte della rete stradale provinciale, giusta la lettera c) dell’articolo 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, resta ferma la competenza dei comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strada; pertanto, incombe sull’amministrazione provinciale, al fine di escludere la propria responsabilità da cattiva manutenzione di una strada inserita nella predetta rete provinciale, l’onere di provare l’attraversamento del centro abitato e di consentire il riferimento a dati statistici che permettano di identificare la popolazione del centro abitato attraversato come inferiore ai 20.000 abitanti e, in difetto di tale prova, l’amministrazione risponde dei danni derivanti dal non assolvimento degli obblighi di manutenzione tra i quali vanno ascritti anche quelli provocati dalla mancata eliminazione e segnalazione ai passanti delle insidie esistenti nella sede stradale. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria per lesioni causate da ferri sporgenti dalla grata di copertura di un tombino, la S.C. ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 319 del 1976, riguardante il riparto di competenze per la gestione dei servizi di fognatura e smaltimento delle acque).